Art. 1.

      1. All'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per i mezzi di trasporto pubblici utilizzati per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio»;

          2) al comma 2, le parole: «Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis) e f)».